lunedì 25 novembre 2013

La Corte costituzionale smantella la segretezza del parto anonimo

Sentenza 278/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI
Camera di Consiglio del 09/10/2013 Decisione del 18/11/2013
Deposito del 22/11/2013 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:Art. 28, c. 7°, della legge 04/05/1983, n. 184.
Massime:
Atti decisi: ord. 43/2013
SENTENZA N. 278
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sul ricorso proposto da R. M., con ordinanza del 13 dicembre 2012, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi. 

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».

Premette il giudice a quo che una donna, nata nel 1963 e adottata nel 1969, esponeva di essere venuta a conoscenza della sua adozione soltanto in occasione della procedura di separazione e divorzio dal marito e che la ignoranza delle sue origini le aveva cagionato vari condizionamenti anche di ordine sanitario, limitando le possibilità di diagnosi e cura per patologie (nodulo al seno e disturbi ricollegabili forse ad una menopausa precoce) che avrebbero dovuto comportare una anamnesi di tipo familiare. Soggiungeva la istante che non era animata da spirito di rivendicazione nei confronti della madre biologica, la quale avrebbe potuto ricevere conforto dalla conoscenza della figlia, «così chiudendo un conto con il passato». 

Da qui, la richiesta di conoscere le generalità della madre naturale. Il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole, ma il Tribunale rilevava che, a fronte della possibilità riconosciuta all’adottato che abbia compiuto i 25 anni di accedere ad informazioni riguardanti i propri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, tale possibilità era invece esclusa dalla disposizione oggetto di impugnativa, ove le informazioni si riferiscano alla madre che abbia dichiarato alla nascita – come nella specie – di non voler essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

A proposito della violazione dell’art. 2 Cost., il Tribunale osserva come la conoscenza delle proprie origini rappresenti un presupposto indefettibile per l’identità personale dell’adottato, la quale integra un diritto fondamentale, che viene tutelato sotto il profilo della immagine sociale della persona; vale a dire, di quell’insieme di valori rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione. Il diritto alla identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è salvaguardato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 – che assicurano, appunto, il relativo diritto a conoscere i propri genitori ed a preservare la propria identità – nonché dall’art. 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, la quale impone agli Stati aderenti di assicurare l’accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le quali, in particolare, quelle relative all’identità dei propri genitori. 

Il diritto all’identità è stato poi di recente riaffermato e puntualizzato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012, ove si è affermato che, nel perimetro della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, rientra anche la possibilità di «disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano e l’interesse vitale, protetto dalla Convenzione ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l’identità dei genitori».

Il diritto a conoscere le proprie origini contribuisce, dunque, in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano e rientra, quindi, nell’ambito dei principi tutelati dall’art. 2 Cost., che nella specie risulterebbero violati: negare, infatti, a priori l’autorizzazione all’accesso alle notizie sulle proprie origini, in ragione del fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato, compromette il diritto all’identità personale dell’adottato.

D’altra parte – sottolinea il giudice a quo – a fronte del diritto all’anonimato, basterebbe prevedere che, in presenza della richiesta del figlio, la madre fosse posta in condizione di ribadire o meno la scelta fatta molti anni prima, non senza sottolineare come il mutamento del costume sociale non faccia più percepire come un disonore la nascita di un figlio fuori del matrimonio. Tale possibilità, inoltre, non presenterebbe “pericoli” maggiori neppure per la famiglia adottiva, tenuto conto delle possibilità offerte all’adottato dai commi 5 e 6 dell’art. 28 in discorso. La logica che ne ha informato la novellazione, d’altra parte, pare essere tutta orientata verso il recepimento dei dati scientifici, convergenti nell’assegnare importanza alla conoscenza delle proprie origini; sicché, la disposizione dettata dal comma 7, oggetto di censura, rischierebbe di «precludere irrazionalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva consentire».

La disposizione oggetto di impugnativa violerebbe anche il principio di uguaglianza, trattando in modo diverso l’adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza considerare l’eventualità che possa aver cambiato idea e lei stessa desideri avere notizie del figlio. Nella specie, sussisterebbero interessi contrapposti: da un lato, quello dell’adottato a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla propria identità personale; dall’altro, le esigenze di protezione della famiglia adottiva e quello all’anonimato della famiglia naturale, quale ulteriore garanzia per la famiglia adottiva. La norma impugnata avrebbe privilegiato esclusivamente l’interesse del genitore all’anonimato, senza controllarne l’attualità, sacrificando sempre e comunque l’interesse dell’adottato, in ipotesi anche a fronte di gravi esigenze attinenti alla sua salute psico-fisica.

Infine, la disposizione in questione, operando solo a tutela dell’anonimato, discriminerebbe irragionevolmente gli adottati, in quanto diversamente dal caso di genitori naturali che non hanno dichiarato di non voler essere nominati – e che possono in concreto essersi opposti all’adozione, così da rappresentare un potenziale pericolo per la famiglia adottiva – un simile rischio non è rappresentato dal genitore il quale abbia richiesto l’anonimato. L’impossibilità di accertare, poi, se la madre abbia mutato orientamento circa l’anonimato costituirebbe violazione del principio di uguaglianza, giacché «accertato il superamento del rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», la diversità di disciplina fra le due ipotesi sarebbe ingiustificata.

Risulterebbe compromesso anche l’art. 32 Cost., in quanto l’impedimento alla conoscenza dei dati inerenti alla madre naturale priverebbe l’adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi familiare, essenziale per interventi di profilassi o di accertamenti diagnostici, essendo già egli privo di notizie circa la storia sanitaria del ramo paterno del proprio albero genealogico.
Ciò, peraltro, in costanza della prassi, diffusa negli ospedali italiani, di omettere la stessa ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della madre.
Sussisterebbe, infine, violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 8 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella già richiamata sentenza nel caso Godelli contro Italia, la quale ha ritenuto che la normativa italiana in materia violi l’art. 8 della Convenzione, non essendo stati bilanciati fra loro gli interessi delle parti contrapposte, in tal modo eccedendo dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del principio convenzionale.
Sottolinea il giudice a quo, rammentando la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interpretazione adeguatrice, che la Corte europea non ha considerato che la normativa nazionale (art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003), da un lato, consente l’acquisizione dei dati relativi alla nascita trascorsi cento anni dalla formazione della cartella clinica o del certificato di assistenza al parto e, dall’altro, riconosce la possibilità di ottenere informazioni non identificative della madre.
Tuttavia – soggiunge il Giudice rimettente – la Corte europea ha censurato la normativa italiana in rapporto a circostanze diverse rispetto all’accesso alle informazioni non identificative, le quali ultime, peraltro, restano disciplinate in modo confuso, al punto da aver generato prassi applicative assai differenziate. La reversibilità del segreto, introdotta dalla legislazione francese – che ha passato immune, nel caso Odièvre, il controllo della Corte di Strasburgo –, costituirebbe un passo in avanti verso il soddisfacimento dell’esigenza di conoscenza delle proprie origini, valutato come elemento fondamentale per la costruzione della personalità dai nuovi approdi della scienza psicologica. Risulterebbe poi contestabile l’assunto che la garanzia dell’anonimato preserverebbe dal rischio di “decisioni irreparabili” della donna, tenuto conto dei dati statistici sugli infanticidi. Inoltre, il parto in anonimato sarebbe tra le prime cause che favoriscono alterazioni di stato, tanto da aver indotto il legislatore a predisporre rimedi in prevenzione, secondo quanto stabilito dall’art. 74 della legge n. 184 del 1983.
In punto di rilevanza, infine, il Tribunale sottolinea che, nella specie, la madre biologica ha dichiarato di non voler essere nominata, con la conseguenza che è precluso anche il semplice interpello della donna: il che confermerebbe la rilevanza della questione, giacché – come già detto – la ricorrente vedrebbe frustrata la sua aspirazione di conoscenza delle proprie origini e insoddisfatte le esigenze di salute connesse alla impossibilità di ottenere una ordinaria anamnesi familiare.
Non sussisterebbe, poi, possibilità di procedere ad interpretazioni della norma interna tali da escludere l’intervento del Giudice delle leggi, a nulla valendo, anche per le incertezze normative, il ricorso ad elementi non identificativi. D’altra parte, «sia emettendo un provvedimento che respingesse la domanda di accesso, ovvero autorizzasse almeno la conoscenza di dati non identificativi, di fatto neppure esistenti perché mai raccolti e/o conservati, la soluzione non soddisferebbe la decisione della CEDU».

2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
La difesa erariale segnala come il Tribunale rimettente abbia trascurato, salvo un breve passaggio, di considerare che la questione è già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 425 del 2005, in riferimento proprio agli artt. 2, 3 e 32 Cost., rievocando la storia del quadro normativo e ponendo in luce la ratio della disciplina censurata («da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili»), che, pure, il giudice a quo ha richiamato per disattenderne la concludenza. Del pari, la Corte ebbe a escludere la violazione del principio di uguaglianza, tra figlio adottato la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata e figlio adottato i cui genitori non abbiano reso tale dichiarazione, posto che – osservò la Corte – «solo la prima ipotesi e non anche la seconda è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato».
Il novum sarebbe dunque rappresentato dalla sentenza della CEDU nel “caso Godelli” e la questione andrebbe esaminata, pertanto, solo sul versante della conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali. Anche sotto questo profilo, però, la questione sarebbe infondata, giacché, se è vero che la legislazione nazionale risolve in favore della tutela dell’anonimato il contrasto di interessi, attraverso quella tutela si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della donna. In linea con il comune sentire, quindi, si è considerato più grave il «vulnus che patirebbe la donna dal vedere svelata la sua identità di madre contro la propria volontà, rispetto al pericolo di una (non certa) compromissione dell’aspirazione dell’individuo alla sua piena realizzazione anche attraverso la conoscenza delle sue origini».
D’altra parte – e come ricordato dallo stesso rimettente –, il legislatore ha consentito l’accesso alla cartella clinica della madre ove venga in gioco la salute del figlio; tutela di natura eccezionale che non viene invece accordata se la madre si è sottoposta a pratiche di fecondazione assistita (art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»). Per altro verso, l’accesso ai dati è consentito dopo cento anni e, prima, sono acquisibili i dati non identificativi della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.
Pertanto, e contrariamente all’assunto della Corte di Strasburgo, la legislazione nazionale avrebbe «regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti». Mentre risulterebbe priva di base scientifica la tesi del giudice a quo secondo la quale le ragioni della tutela dell’anonimato sarebbero venute meno per il mutamento dei costumi sociali e della morale civile.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».
La disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 2 della Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identità personale dell’adottato»; con l’art. 3 Cost., in riferimento all’«irragionevole disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subìto l’adozione»; con l’art. 32 Cost., in ragione dell’impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all’anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia, la quale ha dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli interessi delle parti contrapposte.

2.– Intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che la questione di legittimità costituzionale, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 425 del 2005 in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., risulterebbe del pari non fondata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., considerato che con la tutela dell’anonimato si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della donna e che, diversamente da come prospettato dalla Corte di Strasburgo, la normativa italiana avrebbe «regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti».

3.– La questione è fondata, nei termini di cui appresso.

4.– Come il giudice a quo e la stessa difesa erariale hanno puntualmente rilevato, il tema del diritto all’anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.
Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella circostanza, infatti, il petitum perseguito non mirava alla mera ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata.
Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la finalità della norma, oggi nuovamente impugnata in parte qua, fosse quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall’altro lato, di «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi». E l’irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l’anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».
Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all’anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare.
Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.
La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.
Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

5.– Tuttavia, l’aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre.
Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di “cristallizzazione“ o di “immobilizzazione“ nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.
Tutto ciò è icasticamente scolpito dall’art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».
Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo “diritto all’oblio” e, nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.
Ma né l’una né l’altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all’esperienza della loro applicazione.
Sul piano più generale, una scelta per l’anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla “genitorialità giuridica” può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”: ove così fosse, d’altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost.
In altri termini, mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

6.– La disciplina all’esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità. Ciò, d’altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata “sentenza
Godelli”.
In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto», a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel “caso Odièvre”.
Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni “non identificative” ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all’osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile».
Resta evidente che l’apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l’ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.
Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.
Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.
Sarà cómpito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

venerdì 15 novembre 2013

10 buoni motivi perché è meglio artificiale che adottato

Avete problemi di infertilità? Eccovi 10 buoni motivi per preferire una fecondazione artificiale (soprattutto all'estero dove è concesso tutto) ad un figlio adottato:


  1. Che figlio sarà se non sarà neonato o molto piccolo? Come si può riuscire a sentirsi genitori e accogliere come figlio un bambino di 6-7 anni o persino di 9-10 anni, come accade sempre più spesso nell'adozione.
  2. Non capiremo mai come sia possibile guardare un bambino con il colore della pelle o gli occhi diversi dai propri e sentire il trasporto da genitore nei suoi confronti...
  3. Ormai le tecniche sono talmente affinate che, con ottime percentuali, sanno prevedere i tempi di nascita del figlio, non come nell'adozione, avventura in cui sai quando inizi e non sai mai quando finirai.
  4. Anche se non fosse geneticamente nostro, potremo scegliere il donatore e/o la donatrice in base alle caratteristiche essenziali (colore dei capelli, degli occhi, della pelle, statura, ecc) per avere un figlio come ci piace.
  5. Nel caso di necessità di una madre surrogata, questa sarà sana e controllata dalla clinica; la madre d'origine del bambino adottivo, invece, potrebbe essere chiunque ed aver vissuto la gravidanza nei modi peggiori con conseguenze imprevedibili sul bambino.
  6. Il bambino, quando nascerà, sarà sano, maschio o femmina come avremo scelto o a sorpresa se lo vorremo... altro che 'special needs', labbro leporino, infezioni, sindromi, ecc. 
  7. Anche con una madre surrogata o un donatore di sperma, almeno avrà un po' di geni che sono nostri; così ci sentiremo VERI genitori!
  8. Sarà più facile convincere i nonni, gli zii e tutto quanto il parentado che è un figlio completamente nostro (anche se aiutato) e farlo accettare da tutta la famiglia allargata. 
  9. Qualsiasi sia il sistema utilizzato, sarà neonato, risulterà semplicemente figlio nostro e basta. Nessuno ci obbligherà a raccontargli la favoletta dell'adozione, non dovremo prepararci a fare i conti con i suoi genitori d'origine, con la sua ricerca delle origini che potrebbe intraprendere prima o poi, ecc.
  10. Non dovremo incontrare psicologi, assistenti sociali, giudici minorili, non avremo bisogno di enti autorizzati, di associazioni di sostegno post-adozione, non dovremo discutere con gli insegnanti per come raccontare la storia personale in classe e riguardo a ridicoli titoli di temi e letture, non sarà vittima di bullismo a causa delle sue origini e non dovremo litigare con altri genitori ignoranti che li difendono sempre.
Se pensate che queste siano motivazioni più che valide, allora seguite un consiglio: non pensate nemmeno lontanamente che l'adozione sia la soluzione alla vostra infertilità. Cercate un altro sistema.
E se anche questo fallirà, prima di avvicinarvi all'adozione, dovrete compiere un percorso di profonda maturazione con l'aiuto di persone molto brave...

Ricordatevi, anche, che la normativa italiana considera illegali le pratiche eterologhe permesse (e anche promozionate) all'estero e che c'è anche il rischio, tornati in Italia, di vedersi togliere il bambino che finanziariamente ed emotivamente è costato così caro. 


mercoledì 13 novembre 2013

Lettere del festival

 

Prosegue la pubblicazione delle missive giunte al festival delle lettere nella sezione lettere di un'adozione: siamo arrivati a leggere la quinta lettera.

Non siamo di fronte a capolavori della letteratura di ogni tempo, ma possiamo riconoscere l'espressione popolare di sentimenti forti e vissuti con passione. In fondo per scrivere una lettera basta un foglio di carta e una matita... (un francobollo poi per spedirla). Una dotazione base disponibile a tutti che non divide tra chi può e chi no. Un ritorno all'essenziale, senza strumenti elettronici, collegamenti iperveloci, streaming on demand, e altre fantastiche diavolerie tecnologiche ma soprattutto costose, astruse, difficili e probabilmente superflue. Un ritorno all'antico, al sentimento espresso quando si prova, non all'invenzione astratta e artificiosa di qualcosa che deve essere scritto per avere l'emozione di usare l'ultima novità a tutti i costi e tale sembra molto di quello che gira su internet e per email, soprattutto quando in calce è riportata la marca e il modello del 'device' utilizzato per scriverle e inviarle. Queste lettere contengono idee, parole, emozioni, ma mai la marca della matita utilizzata.
 




giovedì 7 novembre 2013

Motivazioni


MOTIVAZIONI

Ce l'hanno chiesto prima garbatamente, poi insistentemente, poi lo hanno ribadito ed è diventato il ritornello di tutti gli incontri, i gruppi, i corsi... Le motivazioni: perché adottare? Soprattutto se abbiamo già figli biologici, e anche quando si inizia una nuova adozione avendone già fatta una precedentemente.

Non si adotta per fare del bene ma deve (DEVE!) essere un atto egoistico.

D'accordo, OK, ci vogliono motivazioni forti e durature pronte a sfidare e vincere tutte le possibili avversità che si potranno incontrare, ma se si adotta un figlio ci sembra che male non se ne faccia!

Senza giungere alla battuta citata nella 'Lavatrice del cuore' (Più che chiedere perché adottare, dovrebbero chiedere perché non farlo...), alla luce dei nuovi metodi procreativi (all'estero) con o senza donatori di tutto (ovuli, seme, utero) si dovrebbe ripensare al bilanciamento delle motivazioni.

Se dovessimo pensare al solo egoismo, allora la risposta, non c'è dubbio, si rivolgerebbe alla procreazione assistita. (adotta un ovulo o un po' di seme abbandonati non sta in piedi), ma se si pensa all'adozione, soprattutto di bambini che non sono più neonati, non si può ignorare che una componente importante della motivazione si rivolge a chi è in istituto senza una famiglia.

Una strada che può essere lunga, tortuosa, difficile e costosa e che si affaccia su scenari di possibili ulteriori difficoltà post-adottive almeno altrettanto complesse da risolvere.

Con simili prospettive, se fossimo solo egoisti saremmo anche dei grossi masochisti autolesionisti.  


venerdì 4 ottobre 2013

"La lavatrice del cuore", uno spettacolo notevole

Quando, ieri sera (3 ottobre 2013) Maria Amelia Monti, mentre leggeva una lettera scritta da una madre alla figlia adottiva, ha iniziato ad avere la voce tremante e, s'indovinava, l'occhio lucido, ho temuto che non riuscisse a trattenersi come già stava capitando a molte spettatrici e probabilmente anche a parecchi uomini presenti (ma si sa gli uomini lo nascondono meglio). Poi, come ha dichiarato lei stessa la forza dell'attrice e il fatto di aver letto e riletto tantissime volte ciò che stava recitando hanno avuto la meglio ed è riuscita a proseguire senza intoppi.   

E questo rallentare, vibrare della voce si è ripetuto anche con altre lettere, tutte splendidamente cariche di emozioni. 
Per fortuna, la lettura delle lettere è stata inframmezzata alla storia personale dell'attrice e del marito Edoardo Erba (autore del testo). I due attraverso la narrazioni dell'attrice hanno narrato  con molta ironia le loro vicissitudini incontrate nel percorso adottivo. 
Dall'informe idea  iniziale alla conclusione di un bambino "marrone" (come si autodefinisce) che appoggia la mano sulla maniglia per entrare in quella che diverrà la sua nuova casa. 
Momenti questi di puro divertimento quando vengono descritte le incomprensioni con la burocrazia, gli imbranamenti degli aspiranti genitori adottivi che non conoscono le procedure, i cavilli, che incontrano, le resistenze poste sia dai familiari che dagli estranei e persino dagli operatori che vogliono 'metterli alla prova'... 
Sono aneddoti a volte molto simili a quelli che ho vissuto in prima persona o che ho già sentito narrare da amici e conoscenti, ma descritti con la maestria dell'arte assumono un'altra caratura, si trasfigurano e la bravura dell'attrice (e dell'autore) li presenta in modo irresistibile.

Insomma chi c'era, tra una lacrima e una risata, è uscito da teatro arricchito, emozionato e soddisfatto. Chi non è riuscito ad esserci o non ha voluto partecipare può solo sperare che ci sia la forza e la volontà di organizzare delle repliche, che questo diventi un "testo" da riproporre, magari in altre città e a platee più numerose (perché secondo me se il teatro fosse stato non di 500 ma di 1000 posti, sarebbero stati prenotati tutti anche se ci fosse stato un biglietto da pagare...)

Come ultima annotazione aggiungo che amici e conoscenti non direttamente interessati all'adozione, hanno trovato anch'essi la rappresentazione divertente, emozionante ed consigliabile a tutti gli appassionati di teatro.

   

martedì 1 ottobre 2013

IX festival delle lettere

I posti al teatro Franco parenti la sera dell’evento teatrale “la lavatrice del cuore” risultano ormai esauriti. Vi invitiamo a partecipare all’altro evento organizzato dal Festival delle lettere al Teatro Dal Verme di Milano, Domenica 6 ottobre 2013 alle ore 16:00. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo di circa due ore è ricco di emozioni, divertimento, musica e molto altro.

IX festival delle lettere

Novità dell’ultim’ora:
IL FESTIVAL DELLE LETTERINE, 
iniziativa dedicata ai più piccoli.

domenica 15 settembre 2013

LA LAVATRICE DEL CUORE (attenzione: posti esauriti)

Locandina evento
L'associazione ItaliaAdozioni (www.italiaadozioni.it) ha collaborato con il Festival delle Lettere (www.festivaldellelettere.it) alla creazione, e alla rappresentazione di un lavoro teatrale divertente ed emozionante allo stesso tempo: "LA LAVATRICE DEL CUORE".

Nonostante il tema giri attorno all'adozione, il lavoro è costruito per rivolgersi a un pubblico più ampio, in parte perché i problemi, gli aneddoti e le situazioni educative sono comuni a tutti e in parte perché si vuole in modo leggero e divertente far comprendere a tutti quali siano alcuni degli aspetti dell'avventura adottiva.
Per la qualità del testo, della regia e dell'interpretazione si presenta come un evento unico e irripetibile (per ora!). Possiamo augurarci una partecipazione molto numerosa non solo da parte delle famiglie adottive ma anche e soprattutto di tutti gli altri.



Tratto dal comunicato stampa

LA LAVATRICE DEL CUORE

“Ma tu non lo sai che quando noi donne diventiamo mamme, in qualsiasi modo lo diventiamo, riceviamo in dono una lavatrice del cuore”?
Il 3 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Franco Parenti di Milano, sarà presentato La lavatrice del cuore tratto dalle lettere di genitori e di figli adottivi raccolte nella categoria extra concorso del Festival delle lettere 2013. Lo spettacolo, a cura di Edoardo Erba e con Maria Amelia Monti, racconterà sotto forma di lettere le emozioni, le esperienze, gli aneddoti e la vita quotidiana di una coppia che, pur essendosi presa un impegno coraggioso, ha gli stessi alti e bassi, le stesse incertezze e gli stessi problemi di tutte le altre. Per la prima volta in teatro il tema dell’adozione, indagato attraverso le voci di chi l’ha vissuta, con uno spettacolo prodotto dal Festival delle lettere, in collaborazione con ItaliaAdozioni L’iniziativa intende stimolare una riflessione importante e non astratta sul tema, partendo proprio dalle esperienza più quotidiane e reali. Un viaggio attraverso l’alternanza di momenti seri e ironici, per mettere in luce quanto a volte sia proprio l’immaginazione a dare le risposte che servono per la “lavatrice del cuore”.
INGRESSO GRATUITO.

INFO E PRENOTAZIONI
Email: segreteria@festivaldellelettere.it
Cell. 347 5090610

martedì 10 settembre 2013

10 domande sull'adozione

10 domande per capire quanto ne sai dell'adozione o da fare a qualcuno che non sia così preparato per scoprire quello che non sa.

(Le risposte corrette sono in fondo alla pagina)



Domanda 01) Per adottare un bambino la coppia deve rivolgersi ...

A - a un istituto (casa famiglia) dove si trovano i bambini adottabili.
B - a uno dei numerosi enti autorizzati per l'adozione internazionale
C - ai servizi sociali della propria città.
D - alla cancelleria del Tribunale per i minorenni di riferimento per la sua residenza.



Domanda 02) In Italia la maggior parte della adozioni si rivolgono a un bambino ...

A - italiano, presente in Italia (adozione nazionale).
B - straniero anche se già presente in Italia (adozione internazionale).
C - straniero che si trova nel suo paese d'origine (adozione internazionale).
D - italiano o straniero residente in un istituto in Italia (adozione nazionale).



Domanda 03) Per adottare un bambino la coppia deve innanzi tutto compilare ...

A - un'apposita domanda per chiedere di avere un bambino.
B - un modulo in cui si dichiara disponibile a accogliere un bambino abbandonato.
C - un test psico-attitudinale con domande riguardanti l'adozione.
D - un modulo di richiesta con le caratteristiche del bambino che vuole.



Domanda 04) In Italia per adottare un bambino, una coppia deve essere ...

A - convivente da almeno tre anni.
B - sposata e convivente da almeno tre anni.
C - sposata da almeno cinque anni.
D - sposata al momento della domanda in Tribunale.



Domanda 05) L'adozione "speciale" è ...

A - la procedura adottiva riservata ai Vip per maggiore tutela della privacy di persone soggette a rischio di esposizione dei media.
B - la procedura adottiva che permette di adottare in paesi con cui l'Italia non ha rapporti diplomatici.
C - la procedura adottiva che permette a un parente di un bambino di adottarlo (stante la condizione di necessità) o permette di adottare il figlio del coniuge.
D - la procedura italiana che permette ai single di accedere all'adozione internazionale.


Domanda 06) Nell'adozione, si può scegliere il sesso, il colore o l'età del bambino ?

A - si può scegliere l'età del bambino solo nell'adozione nazionale.
B - non si può scegliere né il sesso, né l'età, né il colore del bambino.
C - si può scegliere il sesso del bambino solo nell'adozione internazionale.
D - si può scegliere solo il sesso del bambino.



Domanda 07) Nell'adozione internazionale, le coppie incontrano il bambino nel suo paese d'origine?

A - dipende dal paese d'origine.
B - i genitori si recano sempre nel paese d'origine del bambino dove lo incontrano.
C - i genitori incontrano il bambino sempre presso il Tribunale per i minorenni della loro città.
D - dipende dall'ente intermediario che hanno scelto e da quanto pagano per la procedura di adozione.



Domanda 08) Quali bambini, presenti negli istituti, sono adottabili ?
A - solo quelli minori di otto anni (tranne rari casi in deroga).
B - tutti, sono in istituto perché sono in attesa di essere adottati.
C - solo quelli che sono in stato di abbandono.
D - solo solo gli orfani.



Domanda 09) Per adottare all’estero ci si può rivolgere direttamente al paese d’origine del bambino ?

A - no, ci si deve rivolgere al Tribunale per i minorenni della propria città che a sua volta si rivolge alle autorità straniere.
B - la Farnesina (ministero degli Esteri) gestisce la trattativa per l'adozione tramite l'ambasciata italiana nel paese d'origine del bambino.
C - no, è necessario operare tramite uno dei numerosi Enti autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali.
D - è possibile rivolgersi a uno studio legale del paese d'origine del bambino che però deve essere accreditato in Italia.



Domanda 10) Nell'adozione internazionale i bambini provengono da ...

A - paesi che hanno ratificato la convenzione de L'Aia o che abbiano accordi bilaterali con l'Italia in materia di diritti dell'infanzia.
B - tutti i Paesi del mondo che hanno il Cristianesimo tra le religioni riconosciute.
C - paesi che hanno rapporti commerciali con l'Italia.
D - paesi che hanno rapporti diplomatici con l'Italia e in cui è presente un'ambasciata del nostro Paese.




E ora le risposte corrette



Domanda 01) Per adottare un bambino la coppia deve rivolgersi ...

D - alla cancelleria del Tribunale per i minorenni di riferimento per la sua residenza.
La risposta corretta è D - il tribunale per i minorenni di competenza riceverà la dichiarazione di disponibilità all'adozione della coppia e in seguito attiverà i servizi sociali. Gli enti autorizzati fanno da tramite tra coppia e autorità straniera solo in un secondo tempo (B). In nessun caso ci si può rivolgere direttamente agli istituti (A).


Domanda 02) In Italia la maggior parte della adozioni si rivolgono a un bambino ...

C - straniero che si trova nel suo paese d'origine (adozione internazionale).
La risposta corretta è C - le adozioni internazionali annue sono circa 4000 mentre quelle nazionali (risposta D) sono un migliaio. La A e B sono scorrette perché l'adozione nazionale riguarda tutti i minori residenti in Italia (di origine italiana o straniera), l'adozione internazionale riguarda i minori residenti all'estero dove viene svolta parte della procedura legale.

Domanda 03) Per adottare un bambino la coppia deve innanzi tutto compilare ...

B - un modulo in cui si dichiara disponibile a accogliere un bambino abbandonato. 
La risposta corretta è B - la coppia offre la propria disponibilità all'adozione contestualmente alle proprie disponibilità in fatto di età, salute e numero, desidera un figlio, quindi né può "domandare" né può "volere" un figlio. La valutazione della coppia viene fatta in seguito dai servizi sociali con alcuni colloqui.


Domanda 04) In Italia per adottare un bambino, una coppia deve essere ...

B - sposata e convivente da almeno tre anni. 
La risposta corretta è B. Al momento della domanda deve essere sposata e deve poter dimostrare la convivenza effettiva da almeno tre anni, quindi deve risultare sposata e non separata da almeno tre anni o sposata da meno di tre anni ma con provata convivenza da almeno tre anni.


Domanda 05) L'adozione "speciale" è ...

C - la procedura adottiva che permette a un parente di un bambino di adottarlo (stante la condizione di necessità) o permette di adottare il figlio del coniuge. 
La risposta corretta è C - Si parla di adozione particolare o speciale di un minore nel caso in cui: a) l’adottante sia una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il 6° grado o da un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori; b) per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità famigliare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore; c) quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine. (tratto da ItaliaAdozioni)


Domanda 06) Nell'adozione, si può scegliere il sesso, il colore o l'età del bambino ?

B - non si può scegliere né il sesso, né l'età, né il colore del bambino. 
La risposta corretta è B - Anche se al momento della presentazione della disponibilità all'adozione si compila una scheda contenente le nostre disponibilità riguardanti l'età e lo stato di salute del minore, di fatto sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale scegliere un'età minore preclude molte possibilità di raggiungere l'adozione. Inoltre gli enti autorizzati accettano incarichi da parte di coppie che danno la disponibilità per bambini fino almeno a 6-8 anni. Nell'adozione nazionale può accadere che si venga selezionati per accogliere un bambino abbandonato alla nascita, ma non è una scelta degli adottandi.


Domanda 07) Nell'adozione internazionale, le coppie incontrano il bambino nel suo paese d'origine?

B - i genitori si recano sempre nel paese d'origine del bambino dove lo incontrano. 
La risposta corretta è B - gli adottanti devono presenziare davanti alle autorità straniere all'atto della firma del documento amministrativo o del decreto legale che sancisce l'adozione.


Domanda 08) Quali bambini, presenti negli istituti, sono adottabili ?

C - solo quelli che sono in stato di abbandono.
La risposta corretta è C - Un Tribunale per i Minorenni deve aver decretato lo stato di abbandono dopo aver eventualmente dichiarato la decadenza della potestà dei genitori o di altro familiare che avesse la potestà stessa. (vedi: Dichiarazione di adottabilità in ItaliaAdozioni)


Domanda 09) Per adottare all’estero ci si può rivolgere direttamente al paese d’origine del bambino ?

C - no, è necessario operare tramite uno dei numerosi Enti autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali.
La risposta corretta è C - La legge italiana prevede che una coppia NON possa adottare all'estero senza il supporto di un ente che la aiuti nella presentazione, nelle traduzioni e nel disbrigo delle procedure legali ed amministrative presso le istituzioni straniere. Tutto ciò per evitare rischi di malversazione, corruzione, truffa e ricatto nei confonti della coppia da parte di intermediari non affidabili. (vedi: Adozione Internazionale)


Domanda 10) Nell'adozione internazionale i bambini provengono da ...

A - paesi che hanno ratificato la convenzione de L'Aia o che abbiano accordi bilaterali con l'Italia in materia di diritti dell'infanzia.
La risposta corretta è A - Gli accordi riguardano punti contenuti nella convenzione come la cooperazione, gli interventi a favore dell'infanzia e le adozioni. (vedi: Adozione Internazionale)


venerdì 9 agosto 2013

Spigolature...

Spigolature sull'adozione...


le Persone
  • L'assistente sociale non è mai soddisfatta delle tue risposte.
  • Comprendi che l'affermazione della psicologa è una provocazione solo un attimo dopo che hai finito di risponderle.
  • I tuoi genitori elaboreranno il lutto della tua impossibilità a generare solo dopo che l'avrai elaborato tu.
  • Le persone a cui confidi il tuo progetto adottivo conoscono sempre qualcuno che ai loro occhi è stato più bravo di te.
  • Le persone più insospettabili saranno quelle più critiche sul tuo progetto adottivo.
  • Se frequenti un gruppo di discussione, di formazione o un forum, le coppie più antipatiche adotteranno prima di te.
  • In un gruppo di aspiranti genitori adottivi le coppie più anziane avranno bambini più piccoli.
  • L'adozione nazionale capita sempre a quelli che reputi meno adatti a fare i genitori.
  • Dopo aver dichiarato di ammirare moltissimo l'adozione e i genitori adottivi, il tuo datore di lavoro elencherà un centinaio di motivi per cui non ti reputa idoneo/a a intraprenderla.
  • Scoprirai una punta di razzismo nelle persone più care, negli amici e in tutti coloro che pensavi non lo fossero.


i Documenti
  • Il giorno dopo di quando ti hanno letto la relazione ed è stata inviata al T.M., viene in mente qualcosa da aggiungere o da rettificare.
  • Benché tu abbia verificato attentamente tutti i dati che fornisci all'ufficio di competenza, questo produrrà un certificato contenente un errore.
  • Nella lista dei documenti da predisporre, legalizzare e apostillare, quello che ritenevi più facile da ottenere sarà l'ultimo a essere pronto.
  • Se c'è una possibilità che si perda un foglio da un plico o da una cartelletta questo sarà un certificato indispensabile è sarà il certificato più difficile da riottenere.
  • Qualunque sia il giorno che ti presenti in cancelleria il tuo certificato sarà pronto domani.
  • Per l'ente che hai scelto la relazione dei Servizi Sociali o il decreto di idoneità conterrà sempre un'affermazione indesiderata o ci sarà un argomento mancante.
  • Se non sei credente o praticante ti chiederanno una lettera di presentazione e di stima del "tuo" parroco (che non ti conosce nemmeno).
  • Ci sarà almeno uno dei documenti richiesti che il comune dove risiedi non vorrà legalizzare.
  • Il tuo passaporto sarà l'ultimo a essere pronto.

gli Enti
  • Se frequenti gli incontri informativi di numerosi enti e poi scegli, il successivo che decidi di saltare sarebbe stato il migliore.
  • Più enti interpellerai e incontrerai, più sarà probabile che tu scelga quello sbagliato.
  • L'ente da te preferito chiuderà la possibilità di dare il mandato una settimana prima che tu lo contatti.
  • Durante le presentazioni gli enti descrivono il loro operato e i loro programmi in modo più efficiente che dopo la firma del mandato.
  • Prima di firmare il mandato, i programmi dell'ente per i prossimi mesi sono sempre estremamente ambiziosi.
  • Se rimarrai incinta succederà quando avrai preparato tutti i documenti e avrai ormai versato l'intera quota del mandato.
  • L'ente scelto dalla tua amica è sempre più veloce negli abbinamenti di quello scelto da te.
  • Due o tre anni dopo, tutti sono in grado di giudicare l'operato e l'efficienza dell'ente scelto.

i Paesi
  • Se scegli un paese in base al numero di adozioni portate a termine negli ultimi anni, in quello successivo ci sarà un brusco rallentamento.
  • La media delle età dei bambini provenienti dal paese che hai scelto subisce un repentino aumento poco prima che ti sia abbinato il figlio.
  • La povertà che incontrerai sarà sempre superiore a quella la cui vista ti eri preparato a sopportare.
  • Penserai che l'abbandono dei bambini non dipende dalle condizioni di vita delle famiglie d'origine fin quando non vedrai con i tuoi occhi come vivono.
  • Se conosci bene l'inglese il referente conoscerà bene francese o spagnolo e viceversa.
  • Per quanto tu possa mercanteggiare e abbassare il prezzo dei souvenir il venditore avrà guadagnato sempre più del doppio di quanto si aspettasse.

il Viaggio
  • La tua valigia (quella con i regalini) arriverà il giorno dopo (forse).
  • Nella tua stanza l'aria condizionata o il riscaldamento funzionerà male.
  • Scoprirai presto che le tue conoscenze di inglese scolastico sono assolutamente inutili e che la pronuncia laggiù è molto diversa da quella che conosci.
  • La dissenteria prima o poi arriva.
  • Se hai portato dei Dollari accetteranno più volentieri gli Euro e viceversa.
  • Qualunque sia il tuo contratto telefonico nel paese dove ti rechi si verificheranno dei problemi.
  • Il tuo gestore telefonico avrà un roaming meno efficace di quello delle altre coppie in viaggio con te.
  • Il servizio lavanderia sarà ottimo fino al giorno prima di quando deciderai di servirtene.
  • Le zanzare abbondano soprattutto nel periodo in cui sarai sul posto.
  • In presenza di zanzariere le zanzare entrano in camera con te dalla porta.
  • Potresti scoprire parassiti che non credevi esistessero.
  • Al momento del ritorno le nostre capienti valigie non si chiudono più bene come alla partenza.
  • Colto da entusiasmo per il paese d'origine di tuo figlio, acquisterai oggetti che poi non saprai dove stipare nel tuo bagaglio aereo.
  • Partirai con due valigie e tornerai con tre (piene).
  • La cerniera della valigia si rompe il giorno che la riempi che in genere è il giorno della partenza.

l'Adozione Nazionale
  • La vostra disponibilità verso le età, le malattie e i disagi di un eventuale figlio saranno sempre inferiori alle aspettative del giudice.
  • Se presenterai la disponibilità solo per l'AN non verrai mai chiamato dal T.M., quando ripeterai l'iter congiuntamente alla disponibilità per l'AI e avrai dato l'incarico ad un ente, il T.M. si precipiterà a considerarti.
  • Un bambino in AN capiterà sempre a chi meno se l'aspetta.
  • Ci sono più 'omissis' in un documento di affido preadottivo o di collocamento provvisorio che in un file dei servizi segreti.
  • I bambini che attendono un'Adozione Nazionale sono quasi tutti di origini straniere.
  • Il rischio giuridico nullo non esiste.

i Bambini
  • Piccolo-bianco-sano è il bambino immaginario di quasi tutte le coppie all'inizio del cammino adottivo, fin quando si scopre che, insieme, sono attributi incompatibili con la parola adozione.
  • Se ti aspetti l'abbinamento con un bimbo grandicello verrai abbinato a un lattante e viceversa.
  • Ti sei rivolto all'adozione in Africa perché vorresti fortemente un bambino nero, attenzione ci sono anche bambini albini abbandonati!
  • Qualunque sia il numero di fratelli che sei disposto ad adottare te ne verrà proposto subito un gruppo con uno in più.
  • Tutti gli istituti del mondo quando ci rechiamo in visita, sono puliti, ordinati e accoglienti.
  • Le tate o educatrici degli istituti dove è ospitato nostro figlio ci sembrano sempre sorridenti, disponibili e accoglienti.
  • Quanto più i giochi presenti negli istituti sono puliti, ordinati e interi, quanto più significa che non vengono usati.
  • Andando in giro all'estero troverai sempre qualcuno che dirà qualcosa di spiacevole o inopportuno a tuo figlio in una lingua che non comprendi.
  • Benché ti sia preparato per l'incontro con tuo figlio, nulla sarà come te lo saresti aspettato.
  • All'incontro con tuo figlio le foto verranno mosse, sfuocate o la macchina cesserà di funzionare.
  • La taglia dei vestitini che hai portato per lui non corrisponde mai alle sue misure.
  • La cameriera del ristorante capirà cosa vuole e cosa gli piace sempre un attimo prima che lo capiate voi.

il Ritorno / il Post-adozione
  • Al rientro scoprirai che tutti si immaginavano un bambino diverso da tuo figlio.
  • Per molti, il bambino adottivo è una creatura così strana che si meravigliano nel vederlo.
  • L'ignoranza in geografia è molto più diffusa di quanto tu potessi immaginare.
  • Per molti un bambino adottivo felice è una cosa incomprensibile.
  • L'iscrizione a scuola di un figlio adottivo può essere più avventurosa dell'adozione stessa.
  • Le vaccinazioni non sono più obbligatorie tranne che per tutti i casi in cui ti vengono richieste a fronte di servizi che altrimenti non ti vengono erogati.
  • Durante il periodo di affido preadottivo o di collocamento provvisorio i funzionari e gli impiegati pubblici non sanno mai come gestire le pratiche del bambino adottato.
  • L'adozione non lascia mai indifferenti, qualche volta viene vista con diffidenza.
  • I figli adottivi sono una delle migliori pratiche dimagranti conosciute.
  • I figli sono sempre degli angeli... quando dormono.
  • Dopo l'adozione ti faranno male dei muscoli della schiena che non avresti mai pensato di avere.
  • Maggiore è l'età del figlio che hai adottato maggiore sarà l'incidenza di tendiniti, cervicale e altri dolori strani di cui non hai mai sofferto.
  • Se non gli dirai che è adottato lo verrà a sapere dal cugino del vicino di casa al primo litigio che ci sarà tra loro.
  • Meno regole darai a tuo figlio più le cercherà.
  • Ogni regola presuppone una sanzione che verrà applicata la prossima volta che la regola verrà infranta.
  • I nonni non viziano i nipoti, applicano solo regole antitetiche a quelle dei genitori.
  • Tanto più i nostri genitori sono stati inflessibili con noi, tanto più saranno accondiscendenti con i nostri figli.
  • Le domande su 'La vera mamma' prima o poi arrivano... non abbiamo mai avuto notizia di domande su 'La vera nonna'.
  • Le relazioni post-adozione che dovrai inviare nel paese d'origine al passare degli anni diventeranno un obbligo sempre più noioso e fastidioso.

le Frasi e i Luoghi Comuni
(notare che quasi sempre non viene usata il verbo adottare, ma prendere)
  • però siete stati fortunati!
  • ma che cosa meravigliosa che avete fatto, proprio proprio bravi, siete due volte genitori!
  • ma come è bello! complimenti per la scelta!
  • siete andati fin là a prenderlo?
  • avete potuto sceglierlo così bello?!
  • come mai siete andati in e non avete scelto di prenderne uno qui?
  • ma quanto c'avete messo? è stata lunga?
  • quanto tempo siete stati via? e siete andati tutti e due (tre, quattro, se ci sono fratelli)?
  • che bello, come v'invidio (!)
  • anch'io ho adottato un bambino del ma a distanza...

La mamma...

La mamma...

  • La mamma è quella che ti insegna a rispettare il lavoro degli altri: - Se dovete ammazzarvi, fatelo fuori di qui, che ho appena pulito!
  • La mamma è quella che ti insegna a pregare: - Prega Dio che non ti sia caduto sul tappeto!
  • La mamma è quella che ti insegna a rispettare le tempistiche di lavoro: - Se non pulisci la tua camera entro domenica, ti faccio pulire l'intera casa per un mese!
  • La mamma è quella che ti insegna la logica: - Perché lo dico io, ecco perché!
  • La mamma è quella che ti insegna ad essere previdente: - Assicurati di avere le mutande pulite, non sia mai fai un incidente e ti devono visitare!
  • La mamma è quella che ti insegna l'ironia: - Prova a ridere e ti faccio piangere io!
  • La mamma è quella che ti insegna la tecnica dell'osmosi: - Chiudi la bocca e mangia!
  • La mamma è quella che ti insegna la meritocrazia: - Se non finisci subito i compiti ti gonfio di ceffoni!
  • La mamma è quella che ti insegna il contorsionismo: - Guarda che sei sporco dietro, sul collo!
  • La mamma è quella che ti insegna la resistenza: - Non ti alzi finché non hai finito quello che hai nel piatto!
  • La mamma è quella che ti insegna a non essere ipocrita: - Te l'ho già detto mille volte di non farlo, non fare finta di niente!
  • La mamma è quella che ti insegna il ciclo della natura: - Come ti ho fatto, ti disfo!
  • La mamma è quella che ti insegna l'adozione: - Come ti ho preso, ti ridò indietro!
  • La mamma è quella che ti insegna il comportamento da non tenere: - Smettila di comportarti come tuo padre!
  • La mamma è quella che ti insegna cos'è l'invidia: - Ci sono milioni di poveri bambini che non hanno genitori meravigliosi come noi!

martedì 21 maggio 2013

Piccolo vademecum per la scelta dell'Ente

Attese di anni, sospensioni delle autorizzazioni di Enti, paesi bloccati...meglio porre molta attenzione nella scelta dell'ente a cui affidarsi nella ricerca di nostro figlio. In questa fase si sentono molti pareri disparati e anche molte opinioni espresse con sicurezza fuorviante, frasi del tipo:
  • meglio un ente piccolo perché non ti tratta come un numero, ma ti supporta, ti sostiene nell'attesa,
  • meglio non sentire troppi enti, meglio partecipare a pochi incontri mirati,
  • un ente che lavora su pochi paesi è meglio perché è concentrato su quello specifico canale,
  • meglio scegliere un ente con una sede vicina a casa, così è più facile avere contatti personali,
  • è inutile consultare le statistiche perché ogni adozione è un caso particolare.
Vademecum
Personalmente mi sento di darvi qualche consiglio molto generale non tanto sulla scelta dell'ente ma sugli strumenti che avete per poter giudicare (alcuni consigli sono delle ovvietà ma ricapitolarli non è inutile):
  • gli enti sono organizzazioni (onlus, ong...) che come primo scopo hanno la loro stessa sopravvivenza, fidatevi di loro quando avrete firmato il mandato, prima diffidate, indagate, chiedete, cercate i difetti, fate domande anche indiscrete;
  • incontrate e contattate quanti più enti possiate, anche al telefono parlando, spiegandovi, cercate di capire come funziona l'organizzazione dell'ente;
  • prima di recarvi agli incontri leggetevi le statistiche relative all'ente (soprattutto quelle annuali o semestrali dei periodi più recenti che sono pubblicate sul sito della CAI);
  • quando andate agli incontri informativi fate domande impertinenti come: quante coppie avete attualmente in carico? Avete avuto dei casi di adozioni fallite? Perché negli ultimi sei mesi in quel paese non sono arrivati bambini? e giudicate non solo ciò che viene risposto ma anche come viene risposto. Se vogliono la vostra fiducia devono conquistarla. Voi avete bisogno dell'ente, ma anche l'ente ha bisogno di voi;
  • meno adozioni all'anno svolge un ente più è delicato il fattore lista d'attesa, è bene capire se fanno poche adozioni per scelta (quindi poche coppie in carico) o per incapacità o per problemi presso i paesi esteri;
  • non innamoratevi perdutamente di un paese e solo di quello. Sareste legati mani e piedi alla situazione storico politica del paese e probabilmente la scelta dell'ente sarebbe vincolata. I bambini del mondo sono tutti belli e non ci sono affinità culturali o simpatie etniche che giustifichino l'attesa di anni per un adozione impraticabile, meglio prepararsi una lista di paesi (attivi) in cui sareste felici di adottare, possibilmente non appartenenti a una sola zona geografica;
  • non mentite a voi stessi cercando pretesti (il viaggio troppo lungo, la permanenza all'estero troppo protratta, le troppe vaccinazioni da fare, l'ambiente sociale che non accetta una razza diversa...). State per adottare vostro figlio, è il passo più importante del momento, qualsiasi altra cosa passa in secondo piano, cancellate le vostre paure e scegliete i paesi pensando solo al figlio che verrà;
  • non innamoratevi perdutamente di un ente per la sua storia o per la simpatia del suo rappresentante, cercate di essere freddi e concreti cercando motivazioni oggettive per la scelta dell'ente che vi traghetterà verso vostro figlio. L'ente è un tramite, un mezzo per arrivare a un figlio, terminato l'iter potreste anche dimenticarvelo;
  • non preoccupatevi se l'ente ha la sede lontana da casa vostra, dovrete frequentalo di rado: per il corso preadottivo, per la firma del mandato e per accettare l'abbinamento, il resto si può fare per e-mail, telefono, fax, posta, ecc. Non spaventatevi per qualche centinaio di chilometri adesso, quando poi ne dovrete percorrere molti di più per trovare vostro figlio;
  • diffidate dei percorsi preadottivi troppo elaborati, uno o due week-end sono sufficienti per spiegarsi e formarsi (anche perché avete già un'idoneità del tribunale);
  • diffidate delle indagini di psicologi dell'ente, avete già l'idoneità, siete già stati indagati dai servizi sociali, c'è già una relazione su di voi, un breve incontro è lecito all'atto della firma del mandato e un incontro più approfondito è giustificabile solo se c'è necessità di una relazione aggiuntiva specifica per un determinato paese, in ogni caso l'ente non dovrebbe rifare un'indagine socio-psicologica della coppia;
  • diffidate degli enti che chiedono la rinuncia all'adozione nazionale sin dalla firma del mandato, non è corretto e non è regolare. È una cosa da chiedere durante gli incontri informativi;
  • se siete sposati solo civilmente e siete all'incontro con un ente di ispirazione religiosa (molto numerosi in Italia) cercate di capire se sono ben disposti o se hanno problemi di relazione con quelli come voi. Per legge non possono fare distinzioni, però...;
  • se un ente ha pochi canali, la possibilità che alcuni di questi si blocchino diventa molto importante chiedete rassicurazioni sulla collaborazione delle istituzioni straniere e analizzate bene la tendenza degli ultimi periodi, informatevi sulla politica in materia sociale di sostegno all'infanzia dei suddetti paesi. In caso di necessità, cambiare il paese mantenendo il mandato allo stesso ente è sicuramente meno oneroso che cambiare l'ente per poter cambiare il paese;
  • maggiore è il numero delle adozioni annuali che vengono portate a termine da un ente, migliore deve essere l'organizzazione interna (segreteria, referenti, traduttori...) cercate di capire se sono in grado di gestire bene un alto numero di pratiche senza incorrere in svarioni ed errori;
  • una componente fondamentale della pratica adottiva viene svolta dai referenti all'estero, che spesso si occupano anche di sostegno a distanza (come da convenzione dell'Aja o accordi bilaterali firmati), cercate di capire chi sono questi referenti, se si occupano delle adozioni dell'ente part-time o a tempo pieno, se sono in esclusiva o se si occupano anche delle adozioni di altri enti (potrebbero essere anche associazioni di altri stati), se esiste un ufficio dell'ente presso i paesi esteri o se si appoggiano ad altre strutture e che tipo di strutture sono (conventi, uffici legali, ong, orfanotrofi privati...);
  • se avete già figli (biologici o adottati) chiedete assicurazioni sulla qualità dei luoghi che si dovranno frequentare nei paesi nei quali l'ente svolge l'attività, dell'opportunità o della necessità di profilassi e vaccinazioni e se queste sono tollerate anche dai bambini. Noi adulti per un figlio possiamo affrontare e sopportare scomodità e rischi che un bambino non è giusto affronti per un fratello, anche se lo desidera ardentemente;
  • se avete già figli e quindi dei vincoli sul decreto, informatevi molto bene sulle reali possibilità di riuscita dell'abbinamento presso i paesi nei quali l'ente svolge l'attività, infatti ci sono paesi che nella propria legislazione o semplicemente nella prassi, vincolano la possibilità di adozione internazionale all'assenza di fratelli, alla provenienza, all'età o al sesso di questi ultimi;
  • ultimamente è molto difficile riuscire a inserirsi nei corsi pre-adozione che precedono il possibile mandato vero e proprio, oppure risulta difficile riuscire a farsi accettare dagli enti perchè hanno tutti liste d'attesa lunghissime, quindi una domanda da fare è sicuramente se l'ente accetta ancora iscrizioni e mandati e quali sono i margini;
  • abbiamo scoperto che molti enti raccolgono troppi mandati in relazione alla media di adozioni che riescono a portare a termine annualmente, risulta quindi lecito chiedere chiarezza su questi aspetti, compresi i tempi medi che possono variare da paese a paese;
  • informatevi su tutti i dati logistici quali: quanto dura la permanenza, quanti viaggi sono necessari, quali sono i costi per ogni paese;
  • ogni ente prima o poi vi chiede di rinunciare alla domanda di adozione nazionale, chiedete a che punto del percorso vi sarà effettivamente chiesto;
  • chiedete o cercate di capire quanto l'ente tiene conto delle preferenze indicate dalla coppia riguardanti età, salute e provenienza del bambino;
  • chiedete quale sarà il costo dell'adozione per ogni paese e potete anche chiedere come sarà rateizzato il costo complessivo (acconti, saldo) dal conferimento del mandato alla partenza per i viaggi, alcuni enti hanno anche una tabella di rimborsi parziali se una coppia rinuncia al mandato a seconda dei mesi trascorsi;
  • tutti vi chiariranno bene quali sono i doveri della coppia nei confronti dell'ente, nessuno vi dirà (se non opportunamente sollecitato) quali saranno i diritti della coppia o i doveri dell'ente nei confronti della coppia.
E poi?

Poi succede l'imprevisto e tutte le certezze crollano, basta leggere delle recenti situazioni in Cambogia, Nepal, Bolivia, Vietnam, Mali, Moldavia e di ciò che è accaduto in Romania e in Bulgaria qualche anno fa, ma questi problemi non sono dipesi dal singolo ente e dalla sua scelta.
Quindi ci vuole fortuna, abilità, forse un sesto senso, l'importante è che non abbiate nulla da rimproverarvi in futuro, essere convinti di avere scelto senza aver trascurato niente vi darà più sicurezza, più consapevolezza, conoscerete bene l'ente a cui vi siete affidati, saprete in anticipo i pregi e i difetti della vostra scelta e potrete vigilare meglio sul suo operato. Più sarete introdotti nei meccanismi dell'ente meno sarete una coppia anonima, più vi conosceranno, più vi considereranno, meno facili saranno gli errori relativi alla vostra pratica perché non sarà solo un raccoglitore di fogli compilati, ma sarà un oggetto relativo a dei volti noti, a delle persone. Questo vale sia per gli enti piccoli sia per gli enti più grandi che sono comunque costituiti da persone che sono disponibili, amichevoli e premurose nelle necessità.